Elenchi dei professionisti – Risposte a domande frequenti

Data ultimo aggiornamento: 3/03/23

FAQ Restauratori di beni culturali

I restauratori già presenti nell’elenco con Nome, cognome e settori di competenza professionale, possono effettuare la registrazione sul portale dedicato https://professionisti.cultura.gov.it/ tramite la voce di menu “Registrati” e selezionare i relativi consensi.

Dopo la registrazione sul portale dedicato https://professionisti.cultura.gov.it/, tramite la voce di menu “Accedi” è possibile accedere con il proprio CF e la password scelta in fase di registrazione per entrare in un’area personale. Cliccando sulla voce di menu “Iscrizione elenchi” è possibile visualizzare la propria iscrizione in elenco e selezionare una o più Regioni in cui l’attività professionale viene svolta.

Dopo la registrazione sul portale dedicato https://professionisti.cultura.gov.it/ tramite la voce di menu “Registrati”, bisogna cliccare sulla voce di menu “Accedi” e inserire user (il proprio CF) e la password scelta in fase di registrazione per entrare in un’area personale. Cliccando sulla voce di menu “Iscrizione elenchi” è possibile scaricare l’attestato di iscrizione cliccando sull’icona stampante.
FAQ sugli elenchi nazionali di antropologo fisico, archeologo, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicata ai beni culturali e storico dell’arte

L’iscrizione agli elenchi nazionali di questi sette profili professionali si effettua esclusivamente online mediante la piattaforma informatica all’indirizzo https://professionisti.cultura.gov.it/. È necessario seguire le indicazioni dei bandi e dei requisiti contenuti negli allegati al DM n.244 del 20 maggio 2019 e le istruzioni per la compilazione.

No. I bandi per l’iscrizione agli elenchi nazionali di antropologi fisici, archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, esperti di diagnostica e storici dell’arte sono permanenti. È dunque possibile iscriversi in qualsiasi momento.

La mancata iscrizione agli elenchi di antropologi fisici, archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, esperti di diagnostica e storici dell’arte non preclude l’esercizio della professione.

Si. Il Comitato delibera la cooptazione del nuovo membro, quindi acquisisce la sua adesione ed invia al Servizio II della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, il verbale della seduta con la deliberazione assunta e la richiesta di modifica, alla quale si darà seguito con un Decreto ministeriale di integrazione del Comitato nazionale.

Si, è possibile iscriversi a più di un elenco se si è in possesso dei requisiti.

Si, per l’iscrizione agli elenchi di antropologi fisici, archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, esperti di diagnostica e storici dell’arte l’interessato autocertifica il possesso dei requisiti. Se in possesso di attestazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, è necessario indicare i dati necessari all’individuazione della relativa documentazione. Se in possesso di attestazioni rilasciate da privati, copia di queste può essere richiesta dalla commissione di verifica.

Si. Il riconoscimento dei titoli accademici è di competenza delle Università e, nel caso di dottorati, del Ministero dell’Università e della Ricerca; l’esperienza professionale, invece, dovrà essere certificata e/o vidimata dall’Ente Pubblico o di Ricerca.

La positiva conclusione della procedura telematica determina l’iscrizione all’elenco di antropologo fisico, archeologo, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, esperto di diagnostica e storico dell’arte sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. La verifica è affidata ad una Commissione appositamente nominata, la quale può richiedere opportune integrazioni o chiarimenti e confermare o meno l’inserimento in elenco. Qualora i requisiti siano insufficienti all’inserimento nella fascia richiesta ma consentano l’iscrizione ad una fascia inferiore del medesimo elenco, la Commissione invia una comunicazione all’interessato.

L’iscrizione all’elenco di antropologo fisico, archeologo, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, esperto di diagnostica e storico dell’arte avviene una tantum e non necessita di essere rinnovata.

Se possiede i requisiti indicati nell’allegato al D.M n.244 del 20 maggio 2019 deve inserire la corretta combinazione di titoli di studio e attività professionale. Esempio: archeologo I fascia, una possibile combinazione è la seguente: Laurea Specialistica o Magistrale in Archeologia + dottorato di ricerca o specializzazione in Archeologia + 12 mesi, anche non continuativi di documentata esperienza. Se erroneamente si seleziona l’opzione “cinque anni, anche non continuativi, di documentata esperienza professionale o di ricerca a seguito di concorsi pubblici o contratti di ambito archeologico”, il sistema non consente l’invio in quanto si tratta di un requisito transitorio, riservato a chi ne è in possesso alla data di pubblicazione del bando e non possiede il titolo di dottorato di ricerca o specializzazione in Archeologia.

La data di pubblicazione dei bandi per l’iscrizione agli elenchi nazionali di antropologo fisico, archeologo, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, esperto di diagnostica e storico dell’arte è il 12 settembre 2019. I requisiti transitori, sia i titoli di studio che l’esperienza professionale, devono essere posseduti entro tale data. Coloro che erroneamente hanno selezionato requisiti transitori inserendo date successive al 12 settembre 2019, devono quindi procedere alla modifica della domanda.

ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2021

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