Norme di ammissione contributi annuali agli istituti culturali

Data di pubblicazione: 21/12/20

Data ultimo aggiornamento: 28/03/23

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La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MiBACT pubblica con circolare le Norme per l’ammissione ai contributi statali annuali previsti dall’articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”.

Sono ammessi a presentare domanda di contributo gli istituti culturali in possesso dei seguenti requisiti (indicati all’art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1996, n. 248):

  • siano stati istituiti con legge dello Stato e svolgano compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure siano in possesso della personalità giuridica e svolgano la loro attività da almeno un triennio;
  • prestino rilevanti servizi in campo culturale;
  • promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
  • svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

Le modalità di presentazione della domanda, di valutazione delle domande e i criteri di assegnazione del contributo sono contenuti nella circolare della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali n.15/2020.

In sede di prima applicazione della presente circolare, limitatamente all’anno 2021, la domanda è presentata dall’1 al 31 marzo 2021. A decorrere dall’anno 2022, la domanda di concessione dei contributi è presentata dal 2 al 31 gennaio di ciascun anno.

La presente Circolare abroga e sostituisce la circolare del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 dicembre 2012, n. 107.

Documenti utili

Circolare DG-ERIC n.15-2020 contributi annuali (la circolare è stata abrogata e sostituita dalla circolare DG-ERIC n.3 del 10 febbraio 2021)